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Ultimo aggiornamento: 23/02/2026

Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS)

Cos'è il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS)?

Piattaforma MEF per la trasmissione obbligatoria dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilazione del 730, destinata ai professionisti sanitari.

Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in collaborazione con il Ministero della Salute. La sua funzione principale è raccogliere i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani e renderli disponibili all’Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, sia nel modello 730 sia nel modello Redditi PF.

Il sistema nasce con il Decreto Legislativo n. 175/2014, il cosiddetto Decreto Semplificazioni Fiscali, che ha introdotto la dichiarazione precompilata con l’obiettivo di ridurre il carico burocratico sui contribuenti. Per il cittadino il vantaggio è concreto: trovare già popolata la sezione delle spese sanitarie nel proprio 730, senza dover raccogliere e conservare ogni singola ricevuta medica. Per il professionista sanitario, invece, il sistema si traduce in un obbligo amministrativo periodico da gestire con puntualità e accuratezza.

Chi è obbligato all’invio dei dati

L’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e che emettono documenti fiscali per tali prestazioni. Il perimetro dei soggetti obbligati è definito dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 175/2014 e dai successivi decreti attuativi del MEF.

Professionisti e strutture obbligati

Rientrano nell’obbligo, tra gli altri:

  • I medici di medicina generale e i medici specialisti di ogni branca
  • I fisioterapisti e i professionisti della riabilitazione motoria
  • Gli odontoiatri e gli odontotecnici
  • Gli psicologi e i psicoterapeuti
  • Gli ottici e gli optometristi
  • Gli infermieri professionali
  • Le strutture sanitarie private: case di cura, poliambulatori e laboratori di analisi
  • Le farmacie e le parafarmacie, per i farmaci e i dispositivi medici venduti

Il diritto di opposizione del paziente

Non tutti i dati sanitari devono necessariamente confluire nel Sistema TS. Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati comunicandolo al professionista al momento del pagamento della prestazione. In questo caso, il professionista è obbligato a non trasmettere quella spesa specifica e deve tenere traccia scritta dell’opposizione per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Sono inoltre escluse dall’obbligo le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale senza oneri a carico del paziente.

Come funziona il Sistema TS

Dati da trasmettere per ogni prestazione

Per ogni prestazione soggetta all’obbligo, il professionista deve comunicare le seguenti informazioni:

  • Codice fiscale del paziente assistito
  • Data della spesa o del pagamento
  • Importo del documento fiscale emesso
  • Tipo di spesa, secondo la codifica MEF: ad esempio “SP” per spesa medica generica, “FA” per farmaci, “AD” per dispositivi medici, “SR” per spese di riabilitazione
  • Flag di opposizione, se il paziente ha esercitato il diritto alla non trasmissione
  • Numero del documento fiscale emesso

I codici tipo spesa sono stabiliti dalle specifiche tecniche pubblicate dal MEF e coprono tutte le principali categorie di prestazioni sanitarie. Una codifica errata equivale, ai fini sanzionatori, a una mancata trasmissione, quindi è importante verificare la correttezza del codice utilizzato per ogni tipologia di prestazione.

Scadenze per la trasmissione

La regola generale prevede la trasmissione entro la fine del mese successivo a quello in cui è stato emesso il documento fiscale. Per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato, i dati relativi all’anno solare precedente devono essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di errori nella trasmissione, è possibile annullare e ritrasmettere i dati entro i termini consentiti, oppure procedere con una comunicazione di rettifica tramite il portale del Sistema TS.

Il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

Uno degli aspetti normativi più rilevanti per i professionisti sanitari riguarda il rapporto tra Sistema TS e fattura elettronica. L’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha stabilito un divieto esplicito di trasmettere via Sistema di Interscambio (SDI) le fatture relative a prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche.

La motivazione è la tutela della riservatezza del paziente: i dati sanitari sono dati sensibili di categoria speciale ai sensi del GDPR, e il loro transito attraverso l’SDI avrebbe comportato rischi concreti per la privacy degli assistiti.

Di conseguenza, i professionisti sanitari gestiscono due flussi distinti:

  • Verso pazienti persone fisiche: emissione di documenti analogici (fattura o ricevuta cartacea) e trasmissione separata dei dati al Sistema TS
  • Verso soggetti con partita IVA (ospedali, cliniche, strutture sanitarie, enti pubblici): obbligo di fattura elettronica trasmessa via SDI, con il relativo codice destinatario o indirizzo PEC

Questo doppio binario rappresenta uno degli elementi di maggiore complessità per chi esercita una professione sanitaria, in particolare per i medici e i fisioterapisti che operano sia con pazienti privati sia con strutture convenzionate o pubbliche.

Normativa di riferimento

Il quadro normativo del Sistema TS si articola su più livelli legislativi e regolamentari:

  • D.Lgs. n. 175/2014, art. 3: introduce l’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e il sistema di dichiarazione precompilata
  • Decreto MEF del 31 luglio 2015: definisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
  • Decreto MEF del 19 ottobre 2020: aggiorna le regole per i soggetti obbligati e chiarisce il perimetro di applicazione
  • Art. 10-bis, D.L. n. 119/2018: sancisce il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche
  • Provvedimento AdE del 3 febbraio 2021: fornisce chiarimenti operativi sul coordinamento tra l’obbligo di trasmissione al Sistema TS e l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica

Sistema TS e regime forfettario

I professionisti sanitari che operano in regime forfettario non sono esentati dall’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dalla natura sanitaria della prestazione erogata e dalla categoria professionale di appartenenza, non dal regime fiscale adottato.

Un fisioterapista o uno psicologo in regime forfettario che emette ricevute ai propri pazienti privati è quindi pienamente obbligato alla trasmissione mensile dei dati, esattamente come un collega in regime ordinario. La semplificazione contabile garantita dal regime forfettario non si estende a questo specifico adempimento.

Sanzioni per mancata o tardiva trasmissione

L’omissione o il ritardo nella trasmissione dei dati comporta sanzioni amministrative. La normativa prevede una sanzione da 100 a 500 euro per ciascun documento fiscale non trasmesso o trasmesso con dati errati, fino a un massimo di 5.000 euro per anno per ciascun soggetto obbligato.

È possibile ridurre l’entità della sanzione attraverso il ravvedimento operoso: trasmettendo spontaneamente i dati mancanti o correggendo quelli errati prima di ricevere una contestazione formale, la sanzione viene ridotta in misura proporzionale al ritardo. Questo strumento è particolarmente utile nei casi di dimenticanza o di errore nella codifica del tipo di spesa.

Come gestire l’adempimento in modo efficiente

Data la complessità degli adempimenti e la necessità di rispettare scadenze mensili, molti professionisti sanitari scelgono di affidarsi a un software che integri direttamente la funzionalità di trasmissione al Sistema TS. FatturaSmart offre questa integrazione nativa: il professionista registra la prestazione e il pagamento, il software genera automaticamente il file nel formato XML richiesto dal MEF e ne gestisce l’invio al portale, restituendo conferma di avvenuta ricezione.

L’automazione permette di eliminare le operazioni manuali ripetitive, ridurre il rischio di errori nella codifica del tipo di spesa e garantire il rispetto puntuale delle scadenze, anche nei periodi di maggiore carico di lavoro. Per approfondire le funzionalità disponibili per i professionisti sanitari, consulta la guida al Sistema Tessera Sanitaria per professionisti sanitari.

Domande Frequenti

Quali professionisti sanitari sono obbligati a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
L'obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda tutti i professionisti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche: medici di medicina generale e specialisti, fisioterapisti, odontoiatri, psicologi, ottici, infermieri, farmacisti e strutture sanitarie private come poliambulatori e laboratori analisi. L'elenco completo è definito dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 175/2014 e dai successivi decreti attuativi del MEF.
Come fare per inviare i dati al Sistema TS?
La trasmissione avviene tramite il portale del Sistema TS, accessibile con credenziali Fisconline/Entratel, SPID o CIE. In alternativa, è possibile utilizzare un software di fatturazione integrato come FatturaSmart, che automatizza la generazione del file nel formato richiesto dal MEF e ne gestisce l'invio direttamente, riducendo il rischio di errori e garantendo il rispetto delle scadenze mensili e annuali.
Qual è la scadenza per trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
La regola generale prevede la trasmissione entro la fine del mese successivo all'emissione del documento fiscale. Per la precompilazione del modello 730, tutti i dati relativi all'anno solare precedente devono essere inviati entro il 31 gennaio di ogni anno. È quindi fondamentale mantenere aggiornata la trasmissione mensile per evitare accumuli e possibili errori in prossimità della scadenza annuale.
I professionisti sanitari in regime forfettario devono inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria?
Sì, l'obbligo di trasmissione al Sistema TS si applica indipendentemente dal regime fiscale adottato. Un fisioterapista, uno psicologo o un medico specialista in regime forfettario che emette ricevute ai propri pazienti privati è comunque tenuto a trasmettere i dati delle spese sanitarie, esattamente come un collega in regime ordinario. Il regime forfettario non costituisce alcuna esenzione da questo adempimento specifico.
Cosa succede se non si trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
La mancata o tardiva trasmissione dei dati comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni documento fiscale non trasmesso o trasmesso con dati errati, fino a un massimo di 5.000 euro per anno per ciascun soggetto obbligato. È possibile ridurre la sanzione tramite ravvedimento operoso, trasmettendo spontaneamente i dati mancanti o correggendo quelli errati prima di ricevere una contestazione formale.

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