Il regime forfettario è il principale regime fiscale agevolato previsto dall’ordinamento tributario italiano per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. Introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e progressivamente modificato negli anni, rappresenta oggi la scelta fiscale più diffusa tra liberi professionisti, artigiani e piccoli imprenditori con partita IVA.
Che cos’è il regime forfettario
Il regime forfettario si distingue dagli altri regimi fiscali per la semplicità di gestione e per l’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte sul reddito (IRPEF, addizionali regionali e comunali) e dell’IRAP. La base imponibile non viene determinata deducendo le spese effettivamente sostenute, bensì applicando un coefficiente di redditività forfettario al totale dei ricavi o compensi percepiti nell’anno.
Questo meccanismo — da cui deriva il nome del regime — semplifica notevolmente la gestione contabile: il contribuente non è tenuto a registrare le singole spese aziendali ai fini della determinazione del reddito imponibile. Il regime è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 197/2022.
Requisiti e limiti nel 2026
La soglia di ricavi
Per accedere e mantenersi nel regime forfettario, il contribuente deve aver conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. La soglia è stata elevata da 65.000 a 85.000 euro dalla Legge di Bilancio 2023 ed è rimasta invariata per il 2026.
È fondamentale conoscere le conseguenze del superamento della soglia:
- Se i ricavi dell’anno precedente superano 85.000 euro, si fuoriesce dal regime a partire dall’anno successivo.
- Se i ricavi dell’anno in corso superano 100.000 euro, l’uscita dal regime è immediata: dall’operazione che determina il superamento occorre applicare l’IVA e rispettare gli obblighi ordinari.
Cause di esclusione
Non possono applicare il regime forfettario i soggetti che, ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014:
- Si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
- Non sono residenti in Italia, salvo specifiche eccezioni per residenti in Paesi UE o SEE con reddito prodotto prevalentemente in Italia.
- Effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
- Partecipano in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controllano direttamente o indirettamente SRL che svolgono attività riconducibili a quella individuale.
- Hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Come funziona la tassazione
L’imposta sostitutiva al 15%
Il reddito imponibile viene tassato con un’imposta sostitutiva del 15%, calcolata applicando il coefficiente di redditività previsto per la propria categoria ATECO al totale dei ricavi o compensi annui.
Esempio pratico: un consulente informatico (codice ATECO 62.01, coefficiente 78%) con ricavi pari a 60.000 euro:
- Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euro
- Imposta sostitutiva: 46.800 × 15% = 7.020 euro
Su questo reddito non vengono applicate né l’IRPEF né le addizionali regionali e comunali, né l’IRAP.
La riduzione al 5% per i nuovi contribuenti
Per i primi cinque anni di attività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5%, a condizione che il contribuente:
- Non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
- Non stia proseguendo, nei confronti degli stessi clienti o datori di lavoro, un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo.
Questa agevolazione è particolarmente rilevante per i freelancer e liberi professionisti che si avviano per la prima volta all’esercizio di un’attività autonoma, poiché consente di ridurre sensibilmente il carico fiscale nelle fasi iniziali.
Coefficienti di redditività per settore
I coefficienti di redditività sono stabiliti dalla tabella allegata alla Legge n. 190/2014 e variano in base al codice ATECO dell’attività esercitata. I principali sono:
- Industrie alimentari e bevande: 40%
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 40%
- Attività di servizi di alloggio e ristorazione: 40%
- Intermediari del commercio: 62%
- Altre attività economiche: 67%
- Costruzioni e attività immobiliari: 86%
- Attività professionali, scientifiche e tecniche: 78%
L’identificazione del corretto coefficiente è essenziale per calcolare con precisione il reddito imponibile e, di conseguenza, l’imposta dovuta a fine anno.
Fatturazione elettronica per i forfettari
L’estensione progressiva dell’obbligo
Il percorso verso la fatturazione elettronica obbligatoria per i contribuenti forfettari si è sviluppato in fasi successive:
- 1° luglio 2022: obbligo introdotto per i forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro nell’anno precedente, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2022 (decreto PNRR 2).
- 1° gennaio 2024: estensione dell’obbligo a tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti.
Restano esclusi dall’obbligo i medici e gli altri professionisti sanitari che trasmettono i dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per le fatture emesse nei confronti di persone fisiche, in conformità alla normativa sulla tutela della riservatezza dei dati sanitari.
Le caratteristiche della fattura emessa dal forfettario
Una fattura elettronica emessa da un contribuente in regime forfettario presenta alcune peculiarità specifiche rispetto alla fattura ordinaria:
- Assenza di IVA: il forfettario non applica né addebita l’IVA. La fattura deve riportare obbligatoriamente la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 - Regime Forfettario. Non soggetta ad IVA”.
- Esonero dalla ritenuta d’acconto: ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 190/2014, il forfettario non è soggetto a ritenuta. La fattura deve recare la relativa dicitura di legge.
- Marca da bollo: poiché non viene addebitata l’IVA, se l’importo della fattura supera 77,47 euro è obbligatoria l’apposizione della marca da bollo virtuale da 2 euro.
- Formato XML FatturaPA: il documento deve essere trasmesso in formato XML strutturato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
- Codice destinatario: è necessario indicare il codice destinatario a sette cifre del cliente, oppure il suo indirizzo PEC registrato per la ricezione delle fatture elettroniche.
FatturaSmart gestisce automaticamente tutte queste specificità: precompila le diciture obbligatorie, applica la marca da bollo quando necessario e trasmette il documento al SDI senza richiedere interventi manuali, semplificando il flusso di lavoro per professionisti come i fisioterapisti che emettono fatture sia verso pazienti privati sia verso strutture sanitarie convenzionate.
Vantaggi e semplificazioni contabili
Oltre alla tassazione agevolata, il regime forfettario offre una serie di importanti semplificazioni amministrative riconosciute dalla normativa:
- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, libro giornale).
- Esonero dalla liquidazione e dal versamento periodico dell’IVA.
- Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
- Esonero dall’applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).
- Riduzione contributiva del 35% per gli iscritti alla Gestione Separata INPS che ne facciano richiesta.
Queste agevolazioni si traducono in un notevole risparmio di tempo e oneri di gestione, rendendo il regime particolarmente adatto a architetti e ingegneri e a tutti i professionisti con partita IVA individuale che desiderano contenere i costi amministrativi.
Contributi previdenziali nel regime forfettario
A differenza dell’imposta sostitutiva, i contributi previdenziali non sono soggetti a forfettizzazione e seguono le regole ordinarie della cassa di appartenenza. Il forfettario versa i contributi alla propria gestione previdenziale di riferimento: Gestione Separata INPS, gestione artigiani o commercianti, oppure casse professionali private come Inarcassa per gli architetti e ingegneri o Enpam per i medici.
È possibile richiedere la riduzione contributiva del 35% per gli iscritti alla Gestione Separata INPS presentando apposita comunicazione entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Il passaggio al regime ordinario
Il regime forfettario cessa di applicarsi automaticamente quando:
- I ricavi dell’anno precedente superano la soglia di 85.000 euro.
- I ricavi dell’anno in corso superano 100.000 euro, con effetto immediato.
- Viene meno uno dei requisiti soggettivi di accesso previsti dalla normativa.
Il passaggio al regime ordinario o semplificato comporta il ripristino di tutti gli obblighi contabili, IVA e dichiarativi. Monitorare costantemente l’andamento del proprio fatturato è quindi una prassi indispensabile per evitare sorprese fiscali. Strumenti di fatturazione con cruscotti di riepilogo in tempo reale aiutano il professionista a verificare in ogni momento la propria posizione rispetto ai limiti di legge.
Per un confronto completo tra il regime forfettario, il regime ordinario e il regime semplificato, con indicazioni su come scegliere l’opzione più adatta alla propria situazione, consulta la guida dedicata ai regimi fiscali per professionisti.