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Ultimo aggiornamento: 23/02/2026

Guida al Sistema Tessera Sanitaria per Professionisti Sanitari

Guida completa al Sistema Tessera Sanitaria: chi è obbligato all'invio dei dati, come funziona la trasmissione, le scadenze da rispettare e come un software di fatturazione può automatizzare l'adempimento per i professionisti sanitari.

Guida al Sistema Tessera Sanitaria per Professionisti Sanitari

Il Sistema Tessera Sanitaria rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i professionisti che operano in ambito sanitario in Italia. Ogni anno, migliaia di medici, fisioterapisti, psicologi, odontoiatri e altri operatori della salute devono trasmettere telematicamente i dati delle spese sostenute dai propri pazienti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata. Conoscere in modo approfondito questo obbligo — chi riguarda, cosa bisogna comunicare, entro quando e come farlo in modo corretto — è fondamentale per evitare sanzioni e per offrire un servizio completo ai propri assistiti.

Questa guida raccoglie in modo sistematico tutto ciò che un professionista sanitario deve sapere sul Sistema TS: dal quadro normativo alle modalità operative, dalla gestione dell’IVA sulle prestazioni sanitarie all’automazione tramite software di fatturazione.

Indice dei contenuti


Che cos’è il Sistema Tessera Sanitaria

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute, istituita per raccogliere e centralizzare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo principale del sistema è consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata — il cosiddetto 730 precompilato — includendo automaticamente le spese mediche detraibili senza che il contribuente debba inserirle manualmente.

Il Sistema TS nasce con il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, il cosiddetto decreto “Semplificazioni fiscali”, e ha progressivamente esteso il proprio perimetro applicativo fino a diventare un obbligo generalizzato per tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche. Il portale ufficiale del sistema consente ai professionisti di trasmettere telematicamente le informazioni relative alle spese dei propri pazienti, utilizzando credenziali FISCONLINE, CNS o SPID.

L’adempimento si intreccia in modo profondo con la fatturazione: ogni ricevuta o fattura emessa per una prestazione sanitaria deve trovare corrispondenza nei dati trasmessi al Sistema TS, creando un ecosistema informativo coerente che il Fisco utilizza sia per la precompilata sia per i controlli automatizzati. Per una definizione tecnica approfondita, consulta la voce del nostro glossario dedicata al Sistema Tessera Sanitaria.


Chi è obbligato all’invio dei dati

Professionisti sanitari soggetti all’obbligo

L’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS riguarda una platea molto ampia di soggetti. Sono tenuti all’invio tutti coloro che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, sia in regime libero-professionale sia tramite strutture organizzate. Rientrano nell’obbligo:

Professionisti sanitari iscritti agli albi:

  • Medici di medicina generale e medici specialisti
  • Odontoiatri e dentisti
  • Fisioterapisti e terapisti della riabilitazione
  • Psicologi e psicoterapeuti
  • Farmacisti (per le spese acquistate senza ricetta o con ticket a carico del paziente)
  • Ottici e optometristi
  • Veterinari (limitatamente alle prestazioni rese a persone fisiche)
  • Infermieri professionali
  • Tecnici di radiologia medica
  • Logopedisti
  • Dietisti e nutrizionisti

Strutture sanitarie private e pubbliche:

  • Ospedali privati, case di cura e cliniche
  • Poliambulatori e centri medici
  • Laboratori di analisi cliniche
  • Centri di diagnostica per immagini
  • Residenze sanitarie assistenziali (RSA)

I fisioterapisti rientrano tra i professionisti con obblighi specifici, dovendo gestire non solo l’invio dei dati ma anche la distinzione tra prestazioni esenti IVA e quelle imponibili. Analogamente, i medici sono tra i soggetti più direttamente coinvolti, con l’obbligo di trasmettere i dati di tutte le prestazioni rese a persone fisiche, comprese quelle effettuate in regime di libera professione intramuraria.

Esenzioni e casi particolari

Non tutti i soggetti operanti in ambito sanitario sono soggetti all’obbligo. Sono esclusi:

  • Le prestazioni sanitarie rese esclusivamente a persone giuridiche (aziende, enti pubblici), in quanto non detraibili nella dichiarazione dei redditi personale
  • Le strutture sanitarie pubbliche per le prestazioni già gestite tramite il Servizio Sanitario Nazionale con ticket gestito direttamente dall’ente
  • I soggetti che rilasciano documentazione fiscale per prestazioni non sanitarie, anche se operanti in ambito affine alla salute

Un punto critico da sottolineare: l’obbligo di invio al Sistema TS sussiste anche per i professionisti in regime forfettario. A differenza di altri adempimenti fiscali da cui il regime agevolato può esonerare, il Sistema TS non conosce eccezioni legate al regime fiscale adottato dal professionista.


Quali dati devono essere trasmessi

Il contenuto della trasmissione

I dati da comunicare al Sistema TS riguardano le spese sanitarie sostenute dai pazienti nell’anno solare di riferimento. Per ciascuna spesa, il professionista deve indicare:

  • Codice fiscale del paziente (assistito): elemento fondamentale per abbinare la spesa alla dichiarazione dei redditi del cittadino
  • Data del pagamento: la data in cui la prestazione è stata effettivamente saldata, non quella di emissione del documento fiscale
  • Importo della spesa: il totale pagato, comprensivo di eventuali ticket
  • Tipo di documento fiscale: distinguendo tra fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante
  • Numero del documento fiscale
  • Codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa: che può differire dal paziente, ad esempio nel caso di un genitore che paga per un figlio minore o per un familiare a carico
  • Flag di opposizione: indicatore che segnala se il paziente ha esercitato il diritto di non far confluire i propri dati nella precompilata

Il diritto di opposizione del paziente

Una delle peculiarità del Sistema TS è il diritto di opposizione riconosciuto a ogni cittadino: chiunque può scegliere di non far confluire i propri dati sanitari nella dichiarazione precompilata, per ragioni di riservatezza o per qualsiasi altra motivazione personale.

In questo caso, il professionista sanitario deve comunque trasmettere i dati al Sistema TS, attivando però il flag di opposizione. I dati non vengono inoltrati all’Agenzia delle Entrate per la precompilata, ma rimangono nel sistema per eventuali verifiche successive. Il professionista ha l’obbligo di informare il paziente di questa possibilità prima di procedere alla trasmissione. Il mancato rispetto di questa procedura può esporre il professionista a responsabilità in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).


Come funziona l’invio: modalità e strumenti

Le modalità di trasmissione disponibili

I professionisti sanitari possono scegliere tra diverse modalità per trasmettere i dati al Sistema TS:

Portale web del Sistema TS: Il portale ufficiale consente l’accesso diretto tramite credenziali FISCONLINE, CNS o SPID. Attraverso l’interfaccia web è possibile inserire manualmente i dati delle singole spese o caricare file secondo i formati predefiniti. Questa modalità è adatta a professionisti con volumi ridotti di prestazioni.

Web Service (API): Per i soggetti con volumi elevati di operazioni, è disponibile un servizio di interoperabilità che permette l’invio automatizzato direttamente dal software gestionale. L’utilizzo delle API del Sistema TS è la modalità più efficiente: elimina la necessità di accedere manualmente al portale e riduce drasticamente il rischio di errori.

Caricamento massivo di file: È possibile preparare un file secondo le specifiche tecniche pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e caricarlo sul portale in un’unica operazione. Questa modalità è indicata per chi gestisce molte pratiche ma non dispone di un software già integrato con le API.

Il ruolo del software di fatturazione

Per la maggior parte dei professionisti sanitari, la soluzione più efficace è integrare l’invio al Sistema TS direttamente nel software di fatturazione. Questo approccio consente di compilare i dati contestualmente all’emissione della fattura o ricevuta, eliminando la doppia immissione e riducendo il rischio di discrepanze tra il documento emesso e quanto comunicato al Fisco.

Per comprendere come la fatturazione elettronica si integra con questi adempimenti, consulta la Guida Completa alla Fatturazione Elettronica.


Scadenze e tempistiche

Il calendario delle trasmissioni

Le scadenze per la trasmissione al Sistema TS seguono un calendario stabilito annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità principali sono due:

Invio mensile: Il professionista trasmette i dati entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti. Questa modalità è raccomandata per chi ha un flusso costante di pazienti: distribuisce il carico di lavoro nel tempo e consente di intercettare eventuali errori in modo tempestivo.

Invio annuale: In alcuni casi è possibile trasmettere tutti i dati dell’anno in un’unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Questa opzione presenta però rischi operativi maggiori: concentra su un unico momento grandi volumi di dati e lascia meno margine per la correzione di eventuali anomalie.

Correzione degli invii già effettuati

Il Sistema TS prevede la possibilità di rettificare o annullare trasmissioni già effettuate. In caso di errore è possibile sostituire un dato già trasmesso con quello corretto, oppure annullare completamente un invio errato. Le correzioni devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, per garantire che la dichiarazione precompilata del paziente risulti accurata.


Aspetti fiscali: IVA e fatturazione sanitaria

Prestazioni sanitarie esenti IVA

Uno degli aspetti fiscalmente più complessi per i professionisti sanitari riguarda il trattamento IVA delle prestazioni erogate. In base all’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972, sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese da medici, infermieri professionali, ostetriche, tecnici sanitari, psicologi e terapisti della riabilitazione.

L’esenzione si applica solo alle prestazioni strettamente terapeutiche, ovvero quelle finalizzate alla diagnosi, alla cura o alla prevenzione di una patologia documentata. Non rientrano nell’esenzione le prestazioni a scopo estetico, di benessere generico o di miglioramento delle performance fisiche in assenza di una finalità terapeutica riconosciuta.

Per i fisioterapisti, questa distinzione è particolarmente rilevante: una seduta di fisioterapia per la riabilitazione post-operatoria è esente IVA, mentre un massaggio sportivo o estetico non lo è. Per i medici, la complessità nasce dalla varietà di prestazioni erogabili: le visite specialistiche e le terapie sono generalmente esenti, mentre alcune attività di medicina estetica o le perizie medico-legali possono essere soggette ad aliquota ordinaria.

Prestazioni imponibili IVA

Le prestazioni che non rientrano nell’esenzione sanitaria sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%. Tra queste:

  • Prestazioni a scopo puramente estetico
  • Alcune prestazioni odontoiatriche a scopo estetico non terapeutico
  • Alcune tipologie di perizie medico-legali
  • Prestazioni veterinarie (soggette ad aliquota ridotta del 10%)

Per una trattazione completa delle aliquote IVA applicabili alle diverse tipologie di prestazione, consulta la guida agli obblighi fiscali per chi ha Partita IVA.

Regime forfettario e Sistema TS

I professionisti sanitari in regime forfettario che non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei privati devono comunque trasmettere i dati al Sistema TS. Questo crea una situazione operativa particolare: il professionista può emettere una ricevuta cartacea al paziente, ma deve contestualmente provvedere all’invio telematico dei dati. L’esonero dalla fatturazione elettronica non estende i propri effetti all’obbligo Sistema TS, che rimane pienamente vigente.

Per comprendere meglio l’interazione tra i diversi regimi fiscali e gli obblighi di fatturazione, consulta la guida dedicata ai regimi fiscali per professionisti.


Obblighi per categoria professionale

Fisioterapisti e il Sistema TS

I fisioterapisti sono tra i professionisti sanitari più direttamente coinvolti nell’adempimento al Sistema Tessera Sanitaria. Le principali aree di complessità che si trovano ad affrontare sono tre.

Invio dati al Sistema TS: Ogni prestazione resa a un paziente persona fisica deve essere comunicata telematicamente, indipendentemente dal canale attraverso cui il fisioterapista opera — studio privato, ambulatorio, domicilio del paziente. Il fisioterapista libero professionista è responsabile in prima persona dell’invio, anche quando la prestazione viene effettuata presso strutture di terzi.

Gestione delle esenzioni IVA: La corretta classificazione della prestazione come esente o imponibile impatta sia sul documento fiscale emesso al paziente sia sui dati da trasmettere al Sistema TS. Un errore di classificazione può generare non conformità fiscali con conseguenze sia sul piano IVA sia su quello delle comunicazioni al Sistema TS.

Fatture verso pazienti privati e strutture sanitarie: La gestione diventa articolata quando il fisioterapista opera su più fronti: direttamente con pazienti privati (con pieno obbligo Sistema TS), con strutture sanitarie o assicurazioni che liquidano le prestazioni per conto del paziente, e con enti pubblici o ASL. Ciascuno scenario ha implicazioni diverse sulla titolarità dell’obbligo di invio.

Medici e il Sistema TS

Per i medici, l’obbligo di invio al Sistema TS abbraccia una gamma ampia e diversificata di attività professionali. Le principali criticità riguardano:

Invio dati spese sanitarie: Il medico libero professionista deve trasmettere al Sistema TS i dati di tutte le prestazioni rese a pazienti persone fisiche. Questo include visite specialistiche private, prestazioni di medicina estetica qualificate come terapeutiche, certificati medici a pagamento, e qualsiasi altra attività per la quale venga emessa parcella o ricevuta.

Distinzione tra prestazioni esenti e imponibili IVA: La complessità fiscale per il medico è elevata: alcune prestazioni sono soggette ad IVA (medicina estetica non terapeutica, alcune perizie), mentre la grande maggioranza delle prestazioni cliniche è esente. La corretta gestione di questa distinzione è prerequisito per un invio corretto al Sistema TS.

Fatturazione verso ASL e strutture pubbliche: Per le prestazioni in convenzione con il SSN, la trasmissione avviene attraverso canali istituzionali dedicati, ma il medico che svolge anche attività libero-professionale deve gestire entrambi i flussi in modo separato e coordinato. Per approfondire la fatturazione verso enti pubblici, consulta la guida alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.


Sanzioni per inadempienza

Il quadro sanzionatorio

Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria comporta sanzioni amministrative significative. In base al Decreto Legislativo n. 175/2014 e successive modifiche, il regime sanzionatorio prevede:

  • Omessa trasmissione: sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimale di 50.000 euro per anno solare
  • Trasmissione tardiva: sanzione ridotta a 50 euro per ogni comunicazione effettuata in ritardo, con massimale di 25.000 euro per anno, a condizione che la trasmissione avvenga entro 60 giorni dalla scadenza prevista
  • Dati errati o incompleti: sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione contenente errori o omissioni sostanziali, con massimale di 50.000 euro per anno

È previsto l’istituto del ravvedimento operoso, che consente al professionista di regolarizzare spontaneamente le omissioni beneficiando di una riduzione delle sanzioni, a condizione che la violazione non sia già stata formalmente constatata dagli uffici competenti.

La responsabilità del professionista

La responsabilità per la correttezza e la tempestività dell’invio ricade in capo al soggetto che ha emesso il documento fiscale — fattura, ricevuta o scontrino parlante. Anche quando ci si avvale di un commercialista, di un CAF o di un intermediario per la trasmissione tecnica dei dati, la responsabilità formale nei confronti del Fisco rimane in capo al professionista sanitario. Delegare l’invio non equivale a delegare la responsabilità: è quindi fondamentale verificare che l’intermediario provveda correttamente e nei termini previsti.


Il Sistema TS e la dichiarazione precompilata

Come i dati alimentano la precompilata

I dati trasmessi dai professionisti sanitari confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti ogni anno, tipicamente a partire dal mese di aprile. Il cittadino che accede alla propria precompilata trova già inserite le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, con le relative detrazioni calcolate automaticamente nella misura del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro.

Questo meccanismo è possibile soltanto grazie alla trasmissione puntuale e corretta dei dati da parte dei professionisti. Un invio mancante, tardivo o errato si riflette direttamente sulla qualità della precompilata del paziente, che potrebbe trovarsi a dover integrare manualmente le spese o — nel caso peggiore — a perdere il beneficio della detrazione.

Il valore del servizio per il paziente

L’invio corretto e puntuale dei dati al Sistema TS non è solo un adempimento burocratico: è un servizio concreto reso al paziente. Un professionista che trasmette i dati nei tempi corretti e senza errori contribuisce a rendere più accurata la precompilata del proprio assistito, semplificando la sua gestione fiscale annuale. Questo aspetto può diventare un elemento di distinzione qualitativa nel rapporto con i pazienti.


Come automatizzare l’invio con un software

I vantaggi dell’integrazione software

Gestire manualmente l’invio dei dati al Sistema TS può diventare particolarmente oneroso per i professionisti con un numero elevato di pazienti. Un software di fatturazione integrato con il Sistema TS consente di:

  • Eliminare la doppia immissione dei dati: le informazioni inserite in fase di emissione della fattura o ricevuta vengono automaticamente preparate per la trasmissione al Sistema TS, senza necessità di reinserirle su un portale separato
  • Rispettare le scadenze in modo sistematico: il software tiene traccia degli invii effettuati e di quelli ancora da completare, con avvisi sulle scadenze imminenti
  • Ridurre gli errori: la compilazione automatica basata sui dati già presenti in anagrafica minimizza i rischi di errori nei codici fiscali, negli importi o nelle date
  • Archiviare le ricevute degli invii: il sistema conserva la documentazione di ogni trasmissione effettuata, indispensabile in caso di contestazioni o controlli da parte del Fisco
  • Gestire il flag di opposizione: il software registra le preferenze espresse da ciascun paziente e le applica automaticamente in fase di invio

L’integrazione tra fatturazione elettronica e Sistema TS

Per i professionisti sanitari che emettono fatture elettroniche — verso strutture sanitarie private, aziende o per prestazioni soggette a IVA — un software che gestisce contemporaneamente la fatturazione elettronica tramite SDI e la trasmissione al Sistema TS rappresenta la soluzione più completa e meno onerosa in termini di tempo amministrativo.

La fatturazione elettronica e il Sistema TS sono adempimenti distinti con logiche proprie, ma si sovrappongono nella quotidianità operativa: emettere una fattura elettronica e trasmettere contestualmente i dati al Sistema TS con un unico strumento riduce significativamente la complessità gestionale. Per i professionisti che fatturano anche verso enti pubblici, l’integrazione con la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione aggiunge un ulteriore livello di semplificazione.


FatturaSmart per i professionisti sanitari

Una soluzione pensata per chi eroga prestazioni sanitarie

FatturaSmart è un software di fatturazione elettronica che integra nativamente la funzionalità di invio dati al Sistema Tessera Sanitaria, progettata per i professionisti sanitari che devono gestire entrambi gli adempimenti in modo semplice e senza errori.

Con FatturaSmart, il professionista sanitario può emettere fatture e ricevute per le prestazioni rese ai pazienti applicando correttamente l’esenzione IVA o l’aliquota appropriata, trasmettere i dati al Sistema TS direttamente dall’interfaccia del software senza dover accedere separatamente al portale del MEF, gestire il flag di opposizione registrando e rispettando le preferenze di ciascun assistito, monitorare lo stato degli invii con notifiche sulle scadenze, e conservare digitalmente tutta la documentazione fiscale nel rispetto della normativa sulla conservazione.

Assistenza diretta e supporto specializzato

Uno degli elementi che caratterizza FatturaSmart è l’assistenza diretta via WhatsApp, che consente ai professionisti sanitari di ricevere supporto immediato su qualsiasi dubbio legato all’invio al Sistema TS, alla corretta classificazione delle prestazioni ai fini IVA o alla gestione di casi particolari. Per professionisti come fisioterapisti e medici che operano spesso senza un supporto amministrativo interno, poter contare su una risposta rapida e competente è un vantaggio operativo concreto.

Integrazione con il cassetto fiscale

FatturaSmart consente di collegare il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, offrendo in un’unica piattaforma la visione di fatture emesse, fatture ricevute e trasmissioni al Sistema TS. Questo approccio integrato semplifica la gestione fiscale complessiva, riduce il numero di accessi a portali diversi e facilita il dialogo con il commercialista.


Riferimenti normativi

La disciplina del Sistema Tessera Sanitaria è regolata da un corpus normativo articolato che comprende:

  • Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (Semplificazioni fiscali): ha istituito l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS e ha introdotto la dichiarazione dei redditi precompilata
  • Decreto Ministeriale 31 luglio 2015: ha definito le modalità tecniche di trasmissione dei dati e le specifiche del sistema
  • Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015: ha ridefinito il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di trasmissione
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2016: ha chiarito gli aspetti applicativi dell’obbligo, con particolare riferimento alle categorie di soggetti obbligati e alle modalità di gestione del diritto di opposizione
  • DPR n. 633/1972, articolo 10, comma 1, n. 18: disciplina le esenzioni IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
  • DPCM 26 marzo 2008: regola le modalità di esercizio del diritto di opposizione da parte del cittadino e i relativi obblighi in capo ai professionisti
  • Provvedimento annuale del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: aggiornato ogni anno per definire le specifiche tecniche, il calendario delle trasmissioni e le eventuali novità operative per l’anno di competenza

Per restare aggiornato su tutti gli obblighi fiscali che riguardano la tua attività professionale, consulta anche la guida agli obblighi fiscali per chi ha Partita IVA e la sezione dedicata ai regimi fiscali per professionisti.

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