I regimi fiscali disponibili per i professionisti italiani definiscono non solo le aliquote di tassazione ma anche gli obblighi contabili, le modalità di fatturazione elettronica e la gestione dei contributi previdenziali. Scegliere il regime fiscale corretto all’avvio di un’attività, o valutare un eventuale passaggio da un regime all’altro, è una decisione strategica che incide direttamente sulla sostenibilità economica di qualsiasi attività professionale.
In Italia, i professionisti e i titolari di partita IVA possono operare all’interno di tre principali regimi fiscali: il regime forfettario, il regime ordinario e il regime semplificato. Ognuno di questi presenta requisiti di accesso, regole di tassazione e obblighi differenti, con implicazioni dirette sulla gestione quotidiana dell’attività e sugli obblighi fiscali per chi ha una partita IVA.
Questa guida analizza in profondità ciascun regime, i requisiti per accedervi, i rispettivi vantaggi e svantaggi, e le implicazioni pratiche legate alla fatturazione elettronica e alla gestione fiscale quotidiana.
Indice dei contenuti
- I tre regimi fiscali principali in Italia
- Il Regime Forfettario: requisiti, vantaggi e limiti
- Il Regime Ordinario: struttura e obblighi
- Il Regime Semplificato: chi può accedervi
- Confronto diretto tra i regimi fiscali
- Fatturazione elettronica per ogni regime
- Regime fiscale e professioni specifiche
- Riferimenti normativi aggiornati
- Come scegliere il regime fiscale più adatto
- FatturaSmart per ogni regime fiscale
- Passare da un regime fiscale all’altro
- Domande frequenti
I tre regimi fiscali principali in Italia
Il sistema fiscale italiano distingue tra regimi fiscali in base al volume d’affari, alla natura dell’attività e ad altri requisiti soggettivi. Per i professionisti e i lavoratori autonomi, la scelta tra i tre regimi disponibili determina non solo l’entità delle imposte da versare, ma anche il livello di complessità amministrativa e contabile da gestire ogni anno.
I tre regimi principali sono:
- Regime Forfettario: regime agevolato con tassazione sostitutiva, riservato a chi non supera determinati limiti di fatturato annuo
- Regime Ordinario: regime standard basato sulla contabilità ordinaria, obbligatorio per i soggetti che superano certi volumi d’affari o che optano volontariamente per esso
- Regime Semplificato: regime intermedio che si colloca tra il forfettario e l’ordinario, con obblighi contabili ridotti rispetto all’ordinario pieno
La scelta del regime fiscale non è sempre libera: in alcuni casi è la legge stessa a imporre l’adozione di un determinato regime in base al fatturato o alla natura dell’attività svolta. Comprendere i confini normativi di ciascun regime è il primo passo per una gestione fiscale consapevole.
Il Regime Forfettario: requisiti, vantaggi e limiti
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato più diffuso tra i professionisti e i freelancer italiani. Introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e successivamente modificato da diverse leggi di bilancio, il forfettario consente di applicare una tassazione sostitutiva che sostituisce integralmente l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e l’IRAP.
Chi può accedere al regime forfettario
Per accedere al regime forfettario, i professionisti devono rispettare alcuni requisiti fondamentali stabiliti dalla normativa vigente.
Limite di fatturato: il requisito principale è il limite di ricavi o compensi pari a 85.000 euro annui. Chi supera questa soglia nel corso dell’anno è tenuto ad abbandonare il regime forfettario a partire dall’anno successivo. In caso di superamento di 100.000 euro nel corso dell’anno, l’uscita dal regime è immediata e retroattiva dall’inizio dell’anno stesso.
Requisiti soggettivi: non possono accedere al regime forfettario:
- I soggetti che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato superiori a 20.000 euro lordi
- Chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo cessazione del rapporto di lavoro nell’anno precedente)
- I soggetti che controllano direttamente o indirettamente società di capitali o sono soci di società di persone che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata in forma individuale
- Chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso rapporti di lavoro nei due anni precedenti
- I soggetti non residenti (con alcune eccezioni per i residenti UE o SEE)
Come funziona la tassazione nel regime forfettario
Nel regime forfettario, il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO dell’attività svolta. Il coefficiente varia tipicamente tra il 40% e l’86% a seconda del settore economico di riferimento.
Ad esempio, per le attività professionali con codice ATECO 64-66 il coefficiente è del 78%, mentre per il commercio al dettaglio può scendere al 40%.
Sull’imponibile così determinato si applica:
- Aliquota del 15% per i contribuenti già avviati o che hanno superato i cinque anni di attività continuativa
- Aliquota del 5% (imposta sostitutiva agevolata) per le nuove attività nei primi cinque anni, a condizione che non si sia esercitata attività professionale analoga nei tre anni precedenti l’apertura della partita IVA
Questa tassazione sostituisce integralmente IRPEF, addizionali regionali, addizionali comunali e IRAP, semplificando notevolmente il calcolo delle imposte dovute.
Vantaggi del regime forfettario
Il regime forfettario offre numerosi vantaggi concreti per i professionisti:
- Semplicità contabile: i forfettari non sono tenuti alla registrazione cronologica delle fatture, alla liquidazione periodica dell’IVA, né all’applicazione delle ritenute d’acconto sui propri compensi
- Tassazione ridotta: l’aliquota del 15% (o 5% per le start-up nei primi cinque anni) è notevolmente inferiore alle aliquote progressive IRPEF ordinarie, che arrivano fino al 43%
- Esonero dall’IVA: i forfettari non applicano l’IVA nelle proprie fatture, rendendo i loro prezzi più competitivi verso i clienti privati che non possono recuperarla
- Riduzione dei contributi previdenziali: chi è iscritto alla Gestione Separata INPS può beneficiare di una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti
- Esonero dagli ISA: i forfettari sono esclusi dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, strumenti di controllo dell’Agenzia delle Entrate
- Accesso semplificato al credito: la chiarezza del regime semplifica la documentazione reddituale necessaria per pratiche bancarie
Limiti e svantaggi del regime forfettario
Nonostante i vantaggi, il regime forfettario presenta limitazioni che è fondamentale conoscere prima di sceglierlo:
- Impossibilità di detrarre i costi reali: poiché il reddito è determinato in modo forfettario tramite coefficienti, non è possibile dedurre le spese effettivamente sostenute. Chi ha costi operativi elevati può essere penalizzato rispetto al regime ordinario
- Nessun recupero dell’IVA sugli acquisti: l’esonero dall’IVA è bidirezionale: non si applica in fattura ma non si recupera nemmeno quella pagata sugli acquisti di beni e servizi strumentali all’attività
- Limitazioni nei rapporti con l’estero: i forfettari devono prestare attenzione agli acquisti intracomunitari, che richiedono adempimenti specifici anche nel regime agevolato
- Impossibilità di compensare le perdite: le perdite fiscali non sono deducibili nei periodi d’imposta successivi
- Limite alla crescita controllata: il tetto di 85.000 euro rappresenta un confine che richiede monitoraggio costante durante l’anno
- Non cumulabile con altri redditi d’impresa: il regime forfettario non è cumulabile con l’esercizio di attività d’impresa in forma societaria nei termini previsti dalla legge
Per i freelancer e liberi professionisti, la gestione del limite di fatturato è una delle sfide principali da monitorare durante l’anno, specialmente in periodi di crescita dell’attività.
Il Regime Ordinario: struttura e obblighi
Il regime ordinario è il regime fiscale “di default” per i professionisti e le imprese che non rientrano nei requisiti per i regimi agevolati, o che scelgono volontariamente di adottarlo per i vantaggi che può offrire in determinate situazioni.
Chi è obbligato al regime ordinario
Il regime ordinario è obbligatorio per:
- Le società di capitali (SRL, SPA, SApA) indipendentemente dal volume d’affari
- Le imprese individuali e i professionisti che superano le soglie per il regime semplificato
- I soggetti che optano volontariamente per questo regime, con vincolo triennale
- I soggetti che rientrano in specifiche categorie escluse dai regimi agevolati
Tassazione nel regime ordinario
Nel regime ordinario, il reddito professionale è tassato con le aliquote progressive IRPEF stabilite dall’art. 11 del TUIR:
- Fino a 28.000 euro: aliquota del 23%
- Da 28.001 a 50.000 euro: aliquota del 35%
- Oltre 50.000 euro: aliquota del 43%
A queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali (variabili dallo 0,7% al 3,33% a seconda della regione di residenza) e le addizionali comunali, con un carico fiscale complessivo che può risultare significativamente superiore a quello del regime forfettario.
Vantaggi del regime ordinario
Nonostante la maggiore complessità gestionale, il regime ordinario offre vantaggi concreti per determinate categorie di professionisti:
- Deduzione integrale dei costi inerenti: tutte le spese strettamente inerenti all’attività professionale sono deducibili nella misura prevista dagli articoli 54 e seguenti del TUIR, incluse ammortamenti, canoni di locazione, spese di aggiornamento professionale, oneri previdenziali e molto altro
- Recupero integrale dell’IVA sugli acquisti: è possibile portare in detrazione l’IVA pagata su tutti gli acquisti e le spese dell’attività, riducendo il costo effettivo degli investimenti aziendali
- Nessun limite di fatturato: il regime ordinario è adatto a professionisti con ricavi elevati o in forte fase di crescita senza preoccupazioni di fuoriuscita
- Riporto delle perdite: le perdite fiscali generate in un esercizio possono essere compensate con i redditi positivi degli anni successivi, secondo le regole previste dal TUIR
- Accesso completo a tutti gli istituti fiscali: possibilità di beneficiare di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e agevolazioni non disponibili nel regime forfettario
Obblighi contabili del regime ordinario
I professionisti in regime ordinario sono tenuti a:
- Tenere il registro cronologico delle operazioni professionali
- Registrare le fatture emesse e ricevute con i relativi registri IVA
- Liquidare e versare l’IVA periodicamente (con cadenza mensile o trimestrale in base al volume d’affari)
- Presentare la dichiarazione annuale IVA entro i termini previsti
- Applicare le ritenute d’acconto sulle fatture emesse verso soggetti che operano nell’esercizio di impresa o professione
- Effettuare i versamenti dei contributi previdenziali in acconto (a giugno e novembre) e a saldo
- Presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) con il quadro RE per i redditi di lavoro autonomo
Per gli architetti e ingegneri, il regime ordinario è spesso la scelta obbligata dato il volume d’affari tipicamente superiore alle soglie del forfettario, e comporta la gestione specifica dei contributi Inarcassa in fattura e delle regole dello split payment per le fatture verso la Pubblica Amministrazione.
Il Regime Semplificato: chi può accedervi
Il regime semplificato rappresenta una via di mezzo tra il forfettario e l’ordinario. Prevede la stessa tassazione progressiva IRPEF del regime ordinario, ma con obblighi contabili ridotti.
Caratteristiche del regime semplificato
Chi può utilizzarlo: il regime semplificato è riservato alle imprese individuali, alle società di persone (SNC, SAS) e agli enti non commerciali con ricavi non superiori a:
- 500.000 euro per le imprese che esercitano attività di prestazioni di servizi
- 800.000 euro per le imprese che esercitano altre attività (commercio, produzione, ecc.)
I professionisti puri (avvocati, medici, commercialisti, ingegneri, architetti) che esercitano attività di lavoro autonomo non in forma di impresa non rientrano tecnicamente nel regime semplificato come disciplinato per le imprese, ma seguono regole analoghe nella tenuta della contabilità qualora non aderiscano al regime forfettario.
Tassazione nel regime semplificato
Anche nel regime semplificato si applicano le aliquote IRPEF progressive, identiche a quelle del regime ordinario. La differenza principale rispetto al regime ordinario riguarda gli obblighi contabili, che sono sensibilmente ridotti.
Obblighi contabili nel regime semplificato
I soggetti in contabilità semplificata devono:
- Tenere i registri IVA (registro acquisti, registro vendite o corrispettivi)
- Annotare cronologicamente i ricavi e i costi rilevanti ai fini del reddito
- Presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA annuale
- Effettuare le liquidazioni periodiche IVA e i relativi versamenti
Rispetto alla contabilità ordinaria, non è obbligatorio tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le scritture ausiliarie di magazzino, con un risparmio significativo in termini di oneri amministrativi.
Confronto diretto tra i regimi fiscali
Per facilitare la valutazione comparativa, la tabella seguente sintetizza le principali caratteristiche di ciascun regime:
| Caratteristica | Forfettario | Semplificato | Ordinario |
|---|---|---|---|
| Limite di fatturato | 85.000 euro | 500.000 / 800.000 euro | Nessuno |
| Aliquota fiscale | 5% o 15% sostitutiva | IRPEF progressiva | IRPEF progressiva |
| IVA in fattura | Non si applica | Si applica | Si applica |
| Recupero IVA acquisti | Non previsto | Previsto | Previsto |
| Deducibilità costi reali | Non prevista (forfettaria) | Prevista | Prevista |
| Complessità contabile | Minima | Media | Alta |
| Ritenuta d’acconto subita | Non si subisce | Si subisce | Si subisce |
| Fatturazione elettronica | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
| ISA (ex studi di settore) | Esonerati | Soggetti | Soggetti |
| Riporto perdite | Non previsto | Previsto | Previsto |
Fatturazione elettronica per ogni regime
La fatturazione elettronica è oggi obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Tuttavia, ogni regime presenta specificità tecniche e normative che è importante conoscere per compilare correttamente le proprie fatture.
Fatturazione elettronica in regime forfettario
Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti in regime forfettario con ricavi inferiori a 25.000 euro annui sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), completando l’estensione dell’obbligo già in vigore per i forfettari sopra soglia dal 1° luglio 2022.
Le fatture dei forfettari presentano caratteristiche peculiari rispetto alle fatture ordinarie:
- Non riportano l’IVA: viene indicata la natura “N2.2” (operazione non soggetta) con il riferimento normativo all’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014
- Riportano la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. n. 190/2014 - Regime Forfettario”
- Non sono soggette a ritenuta d’acconto: i forfettari non subiscono ritenute sui propri compensi
- Devono riportare la marca da bollo virtuale da 2 euro se l’importo supera 77,49 euro, poiché l’operazione è esclusa da IVA
Fatturazione elettronica in regime ordinario e semplificato
Per i professionisti in regime ordinario o semplificato, la fatturazione elettronica segue le regole standard del formato FatturaPR (per i privati) o FatturaPA (per la Pubblica Amministrazione):
- Applicazione dell’aliquota IVA corretta (4%, 5%, 10% o 22% a seconda della tipologia di prestazione)
- Esposizione della ritenuta d’acconto nella misura prevista (20% per la maggior parte dei redditi di lavoro autonomo)
- Eventuale applicazione della maggiorazione per la cassa professionale di riferimento (Inarcassa 4%, Cassa Forense 4%, ENPAM 2%, ecc.)
- Gestione dello split payment per le fatture verso enti pubblici e società soggette
Per i freelancer e liberi professionisti, la corretta gestione della ritenuta d’acconto in fattura è uno degli aspetti più critici, specialmente nei rapporti con committenti aziendali che tratterranno l’importo prima del pagamento.
La marca da bollo in fattura
Indipendentemente dal regime fiscale, le fatture non soggette a IVA con importo superiore a 77,49 euro sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro ai sensi del D.P.R. 642/1972. Nella fattura elettronica questo obbligo viene assolto indicando l’apposito campo nel tracciato XML, con pagamento trimestrale in modalità virtuale tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.
Regime fiscale e professioni specifiche
La scelta del regime fiscale non è astratta: dipende fortemente dalla professione esercitata, dalla tipologia di clientela e dalle specificità di ogni categoria professionale.
Freelancer e liberi professionisti
I freelancer e liberi professionisti rappresentano la categoria più ampia di utilizzo del regime forfettario in Italia. Le principali sfide fiscali per questa categoria includono:
- Fatturazione verso clienti esteri: i forfettari che prestano servizi verso clienti UE o extra-UE devono prestare attenzione alle regole territoriali IVA per i servizi internazionali. In alcuni casi, anche in regime forfettario, è necessario integrare l’IVA per gli acquisti di servizi da fornitori esteri (reverse charge)
- Gestione della ritenuta d’acconto: i freelancer in regime ordinario devono indicare in fattura la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi di lavoro autonomo, che il committente tratterrà al momento del pagamento e verserà all’Erario per conto del professionista
- Monitoraggio del limite di fatturato: il confine degli 85.000 euro richiede un monitoraggio costante durante l’anno per evitare di superarlo inavvertitamente, con conseguente obbligo di applicare l’IVA sulle fatture emesse dopo il superamento
- Contributi previdenziali: i freelancer iscritti alla Gestione Separata INPS devono versare contributi calcolati sul reddito netto, con aliquote differenziate per chi ha altre coperture previdenziali
Architetti e ingegneri
Per gli architetti e ingegneri, il regime fiscale più adatto dipende dal volume d’affari e dalla tipologia di clientela. Le specificità principali riguardano:
- Contributi Inarcassa: la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti prevede l’applicazione di un contributo integrativo del 4% (la cosiddetta rivalsa) sulle fatture, che deve essere esposto separatamente nel tracciato XML della fattura elettronica. Questa maggiorazione si applica anche ai professionisti in regime forfettario
- Fatturazione verso la Pubblica Amministrazione: gli architetti e ingegneri che lavorano con enti pubblici devono gestire il formato FatturaPA e lo split payment, meccanismo in base al quale l’IVA viene versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario anziché al professionista
- Gestione degli stati avanzamento lavori: la natura spesso pluriennale dei progetti di progettazione comporta complessità nella gestione delle fatture in acconto, degli stati avanzamento lavori e dei relativi obblighi di riconoscimento del ricavo
- Appalti pubblici: la partecipazione a gare d’appalto e la conseguente fatturazione verso stazioni appaltanti richiede una conoscenza approfondita delle regole CIG, CUP e della tracciabilità dei flussi finanziari
Riferimenti normativi
La disciplina dei regimi fiscali per i professionisti italiani è articolata in una serie di normative fondamentali che è utile conoscere.
Regime Forfettario:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 54-89: istituzione del regime forfettario con la struttura ancora sostanzialmente vigente
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019): innalzamento della soglia di accesso a 65.000 euro e revisione delle cause ostative
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023): innalzamento della soglia a 85.000 euro con effetti dal 1° gennaio 2023
- Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 13: completamento dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024
Regime Ordinario e Semplificato:
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 53-54: disciplina dei redditi di lavoro autonomo e delle relative deduzioni
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA): disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e degli obblighi connessi
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: accertamento delle imposte sui redditi e ritenute alla fonte
Fatturazione Elettronica:
- Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, art. 1: obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra privati residenti in Italia dal 1° gennaio 2019
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni: specifiche tecniche del formato XML della fattura elettronica e regole di trasmissione al Sistema di Interscambio
- Circolare n. 9/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti operativi sulla fatturazione elettronica obbligatoria
Come scegliere il regime fiscale più adatto
La scelta del regime fiscale ottimale richiede un’analisi multifattoriale che tenga conto sia degli aspetti quantitativi che di quelli qualitativi.
Analisi dei requisiti oggettivi
Il primo passo è verificare di possedere i requisiti per accedere al regime desiderato. Il forfettario è accessibile solo a chi non supera gli 85.000 euro di ricavi e non ha altri vincoli soggettivi elencati dalla normativa. Il regime semplificato è riservato alle imprese entro determinati limiti di ricavi. Il regime ordinario è sempre accessibile e diventa obbligatorio oltre certi limiti.
Valutazione del fatturato previsto
- Fino a 40.000 euro annui: il regime forfettario è quasi sempre la scelta più conveniente, grazie alla tassazione ridotta e alla semplicità gestionale che abbatte anche i costi del commercialista
- Da 40.000 a 85.000 euro annui: il forfettario rimane generalmente conveniente, ma è utile effettuare simulazioni comparative tenendo conto dei costi reali dell’attività e della tipologia di clientela
- Oltre 85.000 euro annui: il passaggio al regime ordinario è obbligatorio; è necessario pianificare per tempo la transizione amministrativa e contabile
Considerazione dei costi aziendali
Il regime forfettario determina il reddito in modo forfettario senza considerare i costi reali. Se un professionista sostiene costi effettivi elevati (collaboratori, attrezzature, spazi, formazione), il regime ordinario potrebbe risultare più conveniente anche al di sotto della soglia degli 85.000 euro, poiché permette di dedurre integralmente tali costi riducendo la base imponibile.
Tipologia di clientela
- Clienti privati non titolari di partita IVA: il regime forfettario è vantaggioso perché i prezzi privi di IVA risultano più competitivi per il cliente finale
- Clienti aziendali o professionisti: per i clienti titolari di partita IVA la presenza o l’assenza dell’IVA in fattura è fiscalmente neutrale, poiché la recuperano in detrazione
- Pubblica Amministrazione: per le fatture verso enti pubblici è necessario gestire il meccanismo dello split payment, indipendentemente dal regime adottato (tranne per i forfettari che non applicano l’IVA)
Il ruolo del commercialista
Per una scelta ottimale del regime fiscale, è sempre consigliabile consultare un commercialista o un consulente fiscale qualificato, che potrà effettuare simulazioni comparative sulla base della specifica situazione reddituale e patrimoniale del professionista. La scelta del regime fiscale ha effetti pluriennali e può essere difficile da modificare una volta fatta: misurare due volte prima di decidere è la regola d’oro.
FatturaSmart per ogni regime fiscale
Indipendentemente dal regime fiscale scelto, FatturaSmart è progettato per supportare professionisti e freelancer in ogni fase della loro attività di fatturazione elettronica, con funzionalità specifiche per ciascun regime.
Funzionalità per il regime forfettario
Per i contribuenti in regime forfettario, FatturaSmart gestisce automaticamente la corretta configurazione della fattura: natura IVA N2.2 con riferimento normativo, applicazione automatica della marca da bollo virtuale per le fatture superiori a 77,49 euro, esonero dalla ritenuta d’acconto e invio al Sistema di Interscambio con tutti i campi obbligatori correttamente valorizzati.
Funzionalità per il regime ordinario
Per i professionisti in regime ordinario, FatturaSmart supporta la gestione di tutte le aliquote IVA, l’applicazione della ritenuta d’acconto nelle fatture di lavoro autonomo, la gestione delle casse professionali (Inarcassa, Cassa Forense, ENPAM e altre) con il calcolo automatico della rivalsa, lo split payment per le fatture verso enti pubblici e la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione con il formato FatturaPA e la gestione dei codici CIG e CUP.
Assistenza dedicata via WhatsApp
FatturaSmart offre assistenza diretta via WhatsApp con supporto di esperti di fatturazione elettronica disponibili per rispondere ai dubbi specifici di ogni regime fiscale. Dalla prima fattura in forfettario alla gestione di casi complessi con split payment, marca da bollo e cassa professionale, il team di supporto accompagna il professionista passo dopo passo.
Una piattaforma accessibile
La piattaforma è progettata per essere accessibile anche a chi non ha competenze contabili specifiche, con configurazioni guidate per ogni regime fiscale, avvisi automatici e un’interfaccia intuitiva che semplifica la compilazione di ogni tipologia di fattura, riducendo al minimo il rischio di errori formali o sostanziali che potrebbero generare sanzioni.
Passare da un regime fiscale all’altro
Dal forfettario all’ordinario
Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario può avvenire per obbligo (superamento delle soglie di fatturato) o per scelta volontaria. In quest’ultimo caso, il passaggio comporta un vincolo triennale che impedisce il rientro nel forfettario per almeno tre anni.
Il passaggio richiede di adeguare il sistema di fatturazione per includere l’IVA, impostare le ritenute d’acconto, aprire i registri IVA e adempiere ai nuovi obblighi contabili. È consigliabile pianificare questo passaggio con anticipo, possibilmente a partire dal mese di ottobre per l’anno successivo.
Dall’ordinario al forfettario
Il rientro nel regime forfettario è possibile qualora si torni a soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva: il comportamento concludente (l’emissione di fatture senza IVA con la dicitura del regime forfettario) è sufficiente. La conferma avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
Domande frequenti sui regimi fiscali
Il regime forfettario è conveniente per tutti?
No. Il regime forfettario è particolarmente conveniente per chi ha costi ridotti e lavora prevalentemente con clienti privati. Per chi sostiene costi elevati o lavora esclusivamente con aziende che recuperano l’IVA, il regime ordinario può essere comparabile o addirittura più conveniente, soprattutto a fatturati medio-alti.
Posso cambiare regime fiscale ogni anno?
La scelta del regime forfettario avviene automaticamente se si possiedono i requisiti e non si opta per un regime diverso. L’uscita volontaria dal forfettario verso il regime ordinario vincola per un triennio. Il rientro nel forfettario dopo il periodo di vincolo è invece libero, salvo il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Come si gestisce l’INPS nel regime forfettario?
I contribuenti in regime forfettario iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi previdenziali sul reddito forfettario determinato applicando il coefficiente di redditività. Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS è prevista la possibilità di richiedere la riduzione contributiva del 35%, previa specifica comunicazione all’istituto.
Cosa cambia nella fattura tra regime forfettario e ordinario?
La differenza principale riguarda l’IVA (assente nel forfettario con natura N2.2, presente nell’ordinario con l’aliquota applicabile), la ritenuta d’acconto (non si subisce nel forfettario, si subisce nell’ordinario) e le diciture obbligatorie. La struttura del file XML è identica, ma i campi valorizzati cambiano significativamente.
Posso avere dipendenti in regime forfettario?
Sì, è possibile avere dipendenti o collaboratori in regime forfettario, purché le spese totali per tali rapporti di lavoro non superino il limite di 20.000 euro lordi annui. Il superamento di questa soglia determina la perdita dei requisiti per il regime agevolato nell’anno successivo.
Per approfondire gli aspetti operativi della fatturazione elettronica in ogni regime, consulta la Guida Completa alla Fatturazione Elettronica e la sezione dedicata agli Obblighi Fiscali per chi ha Partita IVA. Se eserciti una professione sanitaria, è disponibile anche la guida al Sistema Tessera Sanitaria per Professionisti Sanitari. Per la fatturazione verso enti pubblici, consulta la guida alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.