Ultimo aggiornamento: 14/07/2026

Reverse Charge (Inversione Contabile)

Cos'è il Reverse Charge (Inversione Contabile)?

Meccanismo in cui l'IVA è versata dal cessionario/committente anziché dal cedente/prestatore, che fattura senza imposta usando il codice natura N6.

Fonti ufficiali: agenziaentrate.gov.it

Cos’è il reverse charge

Il reverse charge, tradotto in italiano come inversione contabile, è un meccanismo di applicazione dell’IVA che inverte il normale funzionamento dell’imposta: anziché essere addebitata dal cedente o prestatore al cliente e poi versata all’Erario, l’IVA viene assolta direttamente dal cessionario o committente, cioè da chi acquista il bene o riceve il servizio. Il fornitore emette quindi una fattura elettronica senza applicare l’imposta, riportando in fattura la dicitura di inversione contabile e il codice natura N6, mentre l’acquirente, se soggetto passivo IVA, integra il documento e calcola l’imposta dovuta, portandola sia a debito sia a credito nella propria liquidazione periodica.

Questo meccanismo è stato introdotto principalmente per contrastare le frodi IVA in settori considerati a rischio, dove il fornitore avrebbe potuto incassare l’imposta dal cliente senza poi versarla allo Stato, nelle cosiddette frodi carosello. Spostando l’obbligo di versamento su chi acquista, spesso un soggetto più solido e tracciabile, il rischio di evasione si riduce sensibilmente.

Come funziona l’inversione contabile

Il ruolo del cedente o prestatore

Chi vende il bene o presta il servizio in regime di reverse charge emette fattura indicando l’operazione come non imponibile ai fini IVA, senza esporre l’imposta in fattura. Nel tracciato XML della fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI), la riga di dettaglio riporta il codice natura N6, con la sotto-codifica specifica, ad esempio N6.1 per cessione di rottami o N6.7 per prestazioni edili, che identifica la tipologia di operazione soggetta a inversione contabile, secondo la classificazione descritta nella voce Codici Natura IVA (N1-N7).

Il ruolo del cessionario o committente

Chi riceve la fattura senza IVA ha l’obbligo di integrare il documento con l’aliquota e l’imposta dovute, annotandolo sia nel registro delle fatture emesse, o in un registro sezionale, sia nel registro degli acquisti. In questo modo l’IVA risulta contemporaneamente a debito e a credito, con effetto sostanzialmente neutro sulla liquidazione, a condizione che l’acquirente abbia pieno diritto alla detrazione. Quando il fornitore è un soggetto estero privo di rappresentante fiscale in Italia, l’integrazione avviene tramite autofattura, utilizzando gli specifici tipi documento TD16-TD19 previsti dal tracciato FatturaPA.

Riferimenti normativi

Il reverse charge trova il proprio fondamento nell’articolo 17 del DPR 633/1972, che ai commi 5 e 6 elenca le operazioni interne soggette a inversione contabile, tra cui cessioni di oro e argento, subappalti nel settore edile, cessioni di fabbricati con opzione per l’imponibilità, cessioni di telefoni cellulari e prodotti elettronici, servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici. Per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, il meccanismo è disciplinato dagli articoli 46 e 47 del DL 331/1993. A livello europeo, la disciplina è armonizzata dalla Direttiva 2006/112/CE, la Direttiva IVA, che consente agli Stati membri di individuare i settori a rischio frode in cui applicare l’inversione contabile.

Quando si applica il reverse charge

Reverse charge interno

All’interno del territorio italiano, l’inversione contabile riguarda principalmente operazioni B2B in settori individuati dal legislatore come esposti a rischio di frode: edilizia e subappalti, pulizie e servizi di manutenzione degli edifici, cessioni di rottami e materiali di recupero, cessioni di cellulari, console da gioco, tablet e laptop prima della loro immissione al consumo, oltre alle cessioni nel settore energetico, come gas, energia elettrica e certificati verdi.

Reverse charge per acquisti intracomunitari ed esteri

Quando un’impresa o un professionista italiano acquista beni o servizi da un fornitore comunitario identificato nel database VIES, l’operazione è naturalmente soggetta a reverse charge: il fornitore estero emette fattura senza IVA del proprio Paese e l’acquirente italiano integra il documento applicando l’aliquota italiana. Lo stesso principio si applica, con modalità di autofatturazione, agli acquisti da fornitori extra-UE.

Come si indica il reverse charge nella fattura elettronica

Nel file XML FatturaPA, l’operazione in reverse charge non riporta alcun importo IVA nella riga di dettaglio: il campo relativo all’aliquota è impostato a zero e viene invece valorizzato il campo Natura con il codice N6, con la sotto-tipologia pertinente. L’acquirente, per assolvere l’imposta, genera un documento integrativo utilizzando i Tipo Documento (codici TD) dedicati, in particolare TD16 per l’integrazione di fattura reverse charge interno e TD17-TD19 per gli acquisti da fornitori esteri, come descritto anche nella voce Autofattura.

Un esempio pratico

Un’impresa edile in qualità di subappaltatore esegue lavori di ristrutturazione per conto di un’impresa appaltatrice, entrambe soggetti passivi IVA. Il subappaltatore emette fattura per 10.000 euro senza applicare l’IVA, indicando in fattura il riferimento all’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972 e la dicitura di inversione contabile, insieme al codice natura N6.3. L’impresa appaltatrice, ricevuta la fattura, la integra calcolando l’IVA al 22%, pari a 2.200 euro, e la annota sia come IVA a debito sia come IVA a credito nei propri registri, con effetto finanziario nullo se ha pieno diritto alla detrazione.

Le conseguenze di un’errata applicazione

L’applicazione scorretta del reverse charge, sia per omissione sia per errore nella qualificazione dell’operazione, comporta sanzioni specifiche disciplinate dall’articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni sono generalmente proporzionate e, quando l’imposta risulta comunque assolta pur con modalità irregolari, sono più contenute rispetto ai casi di mancato versamento; resta comunque fondamentale verificare correttamente la natura dell’operazione, il codice ATECO delle parti coinvolte e la corretta qualificazione soggettiva del cliente prima di emettere la fattura.

Come FatturaSmart semplifica la gestione del reverse charge

Individuare correttamente le operazioni soggette a inversione contabile e applicare il codice natura N6 giusto richiede attenzione, soprattutto per chi gestisce fatturazione in settori come edilizia, pulizie o commercio di prodotti elettronici. FatturaSmart guida l’utente nella compilazione della fattura elettronica, proponendo i codici natura corretti in base alla tipologia di operazione selezionata e generando l’XML conforme al tracciato FatturaPA senza necessità di conoscenze tecniche approfondite. Per i Commercialisti che gestiscono la fatturazione delegata di più clienti operanti in settori soggetti a reverse charge, la piattaforma riduce il rischio di errori di natura IVA su volumi elevati di documenti. Per un quadro completo degli adempimenti collegati, si può consultare la guida agli Obblighi Fiscali per chi ha Partita IVA.

Domande Frequenti

Cos'è il reverse charge e perché si chiama anche inversione contabile?
Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo IVA in base al quale l'obbligo di versare l'imposta si sposta dal venditore all'acquirente. Il fornitore emette fattura senza addebitare l'IVA, mentre il cliente, se soggetto passivo, integra il documento calcolando l'imposta dovuta e la annota sia a debito sia a credito nei propri registri. Si chiama inversione contabile perché ribalta il normale schema di applicazione dell'imposta, riducendo il rischio di frodi IVA in alcuni settori considerati a rischio dal legislatore.
Quando si applica il reverse charge in Italia?
Il reverse charge si applica in specifici settori individuati dall'articolo 17 del DPR 633/1972, tra cui edilizia e subappalti, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, cessioni di rottami, cellulari e prodotti elettronici prima del consumo finale, oltre al settore energetico. Si applica inoltre automaticamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da fornitori identificati nel VIES e, tramite autofattura, agli acquisti da fornitori extra-UE, sempre nei rapporti tra soggetti passivi IVA.
Come si fa una fattura in reverse charge con il codice natura N6?
Per emettere una fattura in reverse charge occorre indicare l'operazione senza applicare l'IVA, selezionando il codice natura N6, con la relativa sotto-codifica, ad esempio N6.3 per il subappalto in edilizia e N6.7 per pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici, nel campo dedicato del tracciato XML FatturaPA e riportando in descrizione il riferimento normativo, come l'articolo 17 comma 6 del DPR 633/1972. FatturaSmart propone automaticamente il codice natura corretto in base al tipo di operazione selezionata, evitando errori di compilazione che potrebbero generare uno scarto o una sanzione.
Che differenza c'è tra reverse charge e autofattura?
Il reverse charge è il meccanismo generale che sposta l'obbligo di versare l'IVA dal venditore all'acquirente, mentre l'autofattura è lo strumento operativo con cui l'acquirente assolve concretamente questo obbligo quando il fornitore non può o non deve emettere fattura, ad esempio nel caso di acquisti da soggetti esteri privi di rappresentante fiscale in Italia. In pratica, l'autofattura è una delle modalità con cui si realizza l'inversione contabile prevista dal reverse charge.
Il regime forfettario è soggetto al reverse charge?
Sì, anche i contribuenti in regime forfettario, pur non applicando l'IVA sulle proprie vendite, devono rispettare gli obblighi di reverse charge quando acquistano beni o servizi soggetti a inversione contabile, in particolare negli acquisti intracomunitari o da fornitori esteri. In questi casi devono integrare la fattura, versare l'imposta tramite modello F24 e non possono detrarla, poiché il regime forfettario non consente la detrazione dell'IVA sugli acquisti.

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