Ultimo aggiornamento: 14/07/2026

Esigibilità IVA

Cos'è l' Esigibilità IVA?

L'esigibilità IVA indica il momento in cui l'imposta diventa dovuta all'Erario: immediata, differita o con split payment, secondo il campo EsigibilitaIVA della fattura elettronica.

Fonti ufficiali: agenziaentrate.gov.it

Cos’è l’esigibilità IVA

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “esigibile”, cioè dovuta all’Erario da parte del cedente o prestatore e, contestualmente, detraibile da parte del cessionario o committente. Non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura né con quella dell’operazione: la normativa italiana individua tre regimi distinti — esigibilità immediata, esigibilità differita e scissione dei pagamenti (split payment) — che determinano in quale liquidazione periodica l’imposta deve essere conteggiata. Nel tracciato XML della fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI), questa informazione viene indicata nel campo obbligatorio EsigibilitaIVA, valorizzato con le lettere I, D o S.

Capire correttamente quale codice applicare è fondamentale perché un errore in questo campo può generare disallineamenti nella liquidazione IVA e, nei casi più gravi, sanzioni per omesso o insufficiente versamento.

Le tre tipologie di esigibilità IVA

Esigibilità immediata (I)

È il regime ordinario: l’IVA diventa esigibile nel momento in cui l’operazione si considera effettuata, cioè al momento del pagamento per le prestazioni di servizi o della consegna/spedizione per le cessioni di beni, salvo emissione anticipata della fattura. In pratica, la maggior parte delle fatture emesse da professionisti e imprese utilizza questo codice: l’imposta confluisce nella liquidazione del periodo in cui la fattura viene emessa o incassata, a seconda del tipo di operazione.

Esigibilità differita (D)

Si applica quando si opta per l’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) o negli altri casi previsti dall’art. 6, comma 5 del DPR 633/1972 (ad esempio le cessioni a enti pubblici). In queste ipotesi il fornitore versa l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo, anziché all’emissione della fattura: un meccanismo, noto anche come “IVA per cassa”, che allevia l’onere finanziario di dover anticipare l’imposta prima di aver incassato dal cliente. La fatturazione differita tramite DDT (Documento di Trasporto) o documento equipollente ha invece esigibilità immediata (I): l’IVA è dovuta nel mese di consegna.

Scissione dei pagamenti - Split payment (S)

Si applica principalmente alle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti individuati dalla legge. In questo caso il fornitore incassa solo l’imponibile, mentre l’IVA viene versata direttamente all’Erario dall’ente pubblico committente. Per un approfondimento specifico su questo meccanismo, consulta la voce dedicata a Split Payment (Scissione dei Pagamenti).

Il campo EsigibilitaIVA nella fattura elettronica XML

All’interno del tracciato XML FatturaPA, il campo EsigibilitaIVA si trova nel blocco DatiRiepilogo, uno per ciascuna aliquota IVA o codice di natura IVA presente in fattura. I valori ammessi sono:

  • I - Esigibilità immediata
  • D - Esigibilità differita
  • S - Scissione dei pagamenti (split payment)

La compilazione corretta di questo campo non è opzionale: il Sistema di Interscambio (SDI) effettua controlli formali sulla fattura e, in caso di valori non ammessi o incoerenti con altri dati (ad esempio con il codice destinatario o il tipo documento), può generare una notifica di scarto con relativo codice di errore. Un software di fatturazione elettronica come FatturaSmart precompila automaticamente questo campo in base al tipo di cliente e alla natura dell’operazione, riducendo il rischio di errori manuali.

Riferimenti normativi

La disciplina dell’esigibilità IVA trova fondamento negli articoli del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA):

  • Articolo 6, che disciplina il momento di effettuazione delle operazioni e, di conseguenza, l’esigibilità immediata dell’imposta;
  • Articolo 32-bis del DL 83/2012, che ha introdotto e regolato l’opzione per l’IVA per cassa (esigibilità differita), con il limite del volume d’affari e la scadenza massima di un anno dall’effettuazione dell’operazione per l’esigibilità dell’imposta anche in assenza di incasso;
  • Articolo 17-ter del DPR 633/1972, che disciplina lo split payment per le operazioni verso la Pubblica Amministrazione e i soggetti assimilati.

Le specifiche tecniche del tracciato FatturaPA, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, definiscono invece le regole di compilazione del campo EsigibilitaIVA nel file XML.

Esempi pratici di esigibilità IVA

Un consulente che emette una fattura a un cliente privato per una prestazione professionale, con pagamento immediato tramite bonifico, applicherà normalmente l’esigibilità immediata (I): l’IVA confluisce nella liquidazione del mese o trimestre in cui la fattura è stata emessa.

Un’azienda con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro può, se in possesso dei requisiti, optare per il regime dell’IVA per cassa e applicare l’esigibilità differita (D), versando l’IVA solo quando incasserà effettivamente il pagamento dal cliente, entro il limite di un anno dall’operazione.

Uno studio professionale che fattura una prestazione a un Comune applicherà invece la scissione dei pagamenti (S): incasserà dall’ente solo l’importo dell’imponibile, mentre l’IVA sarà versata direttamente all’Erario dalla Pubblica Amministrazione. Questo scenario è particolarmente frequente per i Commercialisti e altri professionisti che gestiscono fatturazione delegata verso enti pubblici per conto dei propri clienti, un ambito approfondito nella guida dedicata alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Esigibilità IVA e liquidazione periodica

Il codice di esigibilità indicato in fattura determina in quale liquidazione IVA (LIPE) l’imposta deve essere computata: per l’esigibilità immediata l’imposta rientra nella liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, mentre per l’esigibilità differita rientra nella liquidazione del periodo in cui avviene l’incasso. Per lo split payment, invece, il fornitore non deve versare l’imposta, che è di competenza del committente pubblico; tuttavia l’operazione va comunque riportata nei registri IVA e nella liquidazione periodica, sia pure senza debito d’imposta a carico del fornitore.

Un’errata classificazione dell’esigibilità può quindi comportare un disallineamento tra quanto dichiarato in fattura e quanto effettivamente liquidato, con possibili conseguenze in caso di controllo. In questi casi può essere utile lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente eventuali versamenti mancanti o insufficienti.

Come FatturaSmart ti aiuta con l’esigibilità IVA

FatturaSmart determina automaticamente il codice di esigibilità IVA più corretto in funzione del tipo di cliente selezionato in fattura: quando il destinatario è un ente della Pubblica Amministrazione soggetto a split payment, il campo viene precompilato con il valore S; per le operazioni in regime di IVA per cassa o con esigibilità differita, è possibile impostare manualmente il valore D. Il sistema effettua inoltre controlli di coerenza prima dell’invio al Sistema di Interscambio (SDI), riducendo il rischio di scarti dovuti a valori incoerenti nel campo EsigibilitaIVA. In caso di dubbi su un caso specifico, l’assistenza diretta via WhatsApp di FatturaSmart consente di ricevere supporto rapido senza dover consultare manuali tecnici o rivolgersi necessariamente a un consulente.

Domande Frequenti

Cos'è l'esigibilità IVA e a cosa serve?
L'esigibilità IVA è il momento in cui l'imposta sul valore aggiunto diventa dovuta all'Erario da parte del cedente o prestatore e detraibile da parte del cliente. Può essere immediata, differita o soggetta a split payment, e nella fattura elettronica XML viene indicata nel campo EsigibilitaIVA con i valori I, D o S, in base al tipo di operazione e al destinatario della fattura.
Qual è la differenza tra esigibilità immediata e differita?
Con l'esigibilità immediata, codice I, l'IVA diventa dovuta nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, tipicamente all'emissione della fattura o al pagamento. Con l'esigibilità differita, codice D, che si applica quando si opta per l'IVA per cassa o nelle cessioni verso determinati soggetti come gli enti pubblici (art. 6 comma 5), il fornitore può versare l'imposta solo al momento dell'effettivo incasso, entro il limite massimo di un anno dall'operazione.
Come si fa a compilare correttamente il campo EsigibilitaIVA nella fattura elettronica?
Per compilare correttamente il campo EsigibilitaIVA occorre valutare il tipo di operazione e il destinatario della fattura: si indica I per l'esigibilità immediata, D se si opta per l'IVA per cassa o negli altri casi di esigibilità differita previsti dalla legge, S quando il cliente è una Pubblica Amministrazione soggetta a split payment. Un software come FatturaSmart precompila automaticamente il valore corretto in base al cliente selezionato, riducendo il rischio di scarti da parte del Sistema di Interscambio.
Cosa succede se indico un codice di esigibilità IVA errato in fattura?
Un codice di esigibilità IVA errato può generare una notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio se il valore risulta incoerente con altri dati della fattura, ad esempio con il codice destinatario o il tipo documento. Se invece la fattura viene accettata ma il codice non riflette la reale natura dell'operazione, il rischio è un disallineamento nella liquidazione IVA, correggibile tramite nota di variazione o, se necessario, ravvedimento operoso.
Chi può utilizzare l'esigibilità IVA differita?
Possono applicare l'esigibilità differita i soggetti che optano per il regime dell'IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012), oltre ai casi previsti dall'art. 6 comma 5 per le cessioni verso determinati soggetti come gli enti pubblici. L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dall'operazione, anche in assenza di incasso, salvo casi particolari previsti dalla legge.

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