Ultimo aggiornamento: 14/07/2026

Split Payment (Scissione dei Pagamenti)

Cos'è lo Split Payment (Scissione dei Pagamenti)?

Meccanismo per cui l'IVA sulle fatture verso la PA e altri soggetti indicati è versata direttamente all'Erario dal committente, senza transitare dal fornitore.

Fonti ufficiali: agenziaentrate.gov.it

Cos’è lo split payment

Lo split payment, in italiano scissione dei pagamenti, è un meccanismo di riscossione dell’IVA disciplinato dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Si applica alle operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici e di altri soggetti espressamente indicati dalla normativa: l’IVA esposta in fattura non viene incassata dal fornitore, ma versata direttamente all’Erario dal soggetto committente.

In pratica, il fornitore emette una fattura elettronica con IVA esposta ma non la incassa: il committente pubblico paga solo l’imponibile e gira l’imposta direttamente allo Stato. Si tratta di una misura antifrode introdotta per ridurre il rischio di mancati versamenti IVA da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione, che in passato spesso emettevano fattura senza poi versare l’imposta incassata.

Come funziona lo split payment

Il ruolo del fornitore

Il fornitore che opera con la PA emette regolarmente la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), indicando in fattura l’aliquota IVA applicabile e riportando l’annotazione relativa alla scissione dei pagamenti, oltre al riferimento normativo dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Nel tracciato XML FatturaPA questa modalità si identifica valorizzando il campo EsigibilitaIVA con il codice S, relativo proprio allo split payment: per approfondire il significato dei diversi codici puoi consultare la voce Esigibilità IVA.

Il fornitore incassa dal committente soltanto l’importo dell’imponibile: l’IVA non transita mai nelle sue disponibilità liquide, quindi non deve essere versata nella propria liquidazione periodica come debito, ma resta comunque rilevante ai fini della determinazione del volume d’affari e degli obblighi dichiarativi.

Il ruolo del committente pubblico

L’ente pubblico che riceve la fattura paga al fornitore soltanto il corrispettivo al netto dell’IVA, mentre l’imposta viene versata direttamente all’Erario secondo le modalità previste dal Decreto MEF del 23 gennaio 2015 e successive modifiche: tramite versamento diretto, accantonamento su apposito conto corrente o, per gli enti che svolgono anche attività commerciale, mediante compensazione nella propria liquidazione IVA. Questo passaggio esclude di fatto il fornitore dalla gestione materiale dell’imposta, riducendo il rischio di evasione.

Normativa di riferimento

La disciplina dello split payment è contenuta nell’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. Le modalità operative sono state definite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, più volte modificato negli anni successivi per adeguare l’ambito soggettivo di applicazione.

Trattandosi di una deroga al normale funzionamento dell’IVA, il meccanismo è soggetto ad autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, che negli anni ha concesso proroghe periodiche alla sua validità. Per questo motivo l’elenco dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment e la sua durata possono essere oggetto di aggiornamenti normativi: è sempre consigliabile verificare la versione più recente della norma o affidarsi a un commercialista per la corretta qualificazione delle operazioni.

La scissione dei pagamenti per le fatture verso la PA: soggetti coinvolti

Lo split payment si applica principalmente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:

  • pubbliche amministrazioni identificate ai fini dell’IPA, come ministeri, enti locali, ASL, università e altri enti pubblici;
  • enti pubblici economici e alcune società a controllo pubblico indicate dalla normativa;
  • altri soggetti espressamente elencati dal decreto attuativo e dai successivi aggiornamenti.

Non rientrano invece nello split payment le operazioni già soggette a reverse charge o a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito, né le prestazioni rese da soggetti in regime forfettario, poiché questi ultimi non espongono l’IVA in fattura.

Split payment e reverse charge: le differenze

Split payment e reverse charge sono entrambi meccanismi che spostano la gestione dell’IVA dal fornitore al cliente, ma funzionano in modo diverso. Nel reverse charge il fornitore emette fattura senza IVA, utilizzando i codici di natura IVA della categoria N6, e il cliente stesso integra e assolve l’imposta tramite autofattura o registrazione dell’inversione contabile. Nello split payment, invece, l’IVA viene regolarmente esposta in fattura dal fornitore, ma è il committente pubblico a versarla direttamente all’Erario, senza corrisponderla al fornitore. La distinzione è importante anche in fase di compilazione del tipo documento e del campo esigibilità nella fattura elettronica.

Un esempio pratico

Un architetto emette una fattura da 1.000 euro più IVA al 22% nei confronti di un Comune per una prestazione professionale relativa a un progetto di edilizia pubblica. In condizioni ordinarie, il Comune pagherebbe 1.220 euro (imponibile più imposta) e il professionista verserebbe successivamente l’IVA incassata nella propria liquidazione periodica. Con lo split payment, invece, il Comune paga al professionista solo 1.000 euro di imponibile e versa direttamente allo Stato i 220 euro di IVA. Il professionista, tipicamente coinvolto nella fatturazione verso la PA, deve quindi tenere conto che l’incasso sarà sempre limitato all’imponibile, elemento fondamentale per la gestione della propria liquidità e per il calcolo della liquidazione IVA periodica.

Split payment e liquidazione IVA

Poiché l’imposta non viene incassata dal fornitore, le operazioni in split payment non generano un debito IVA nella liquidazione IVA periodica del fornitore stesso: l’imposta a debito relativa a queste fatture viene infatti versata direttamente dal committente. È comunque necessario indicare correttamente queste operazioni nei registri IVA e nella dichiarazione annuale, distinguendole dalle altre tipologie di operazioni per evitare errori nel calcolo del volume d’affari e delle imposte dovute.

Come FatturaSmart semplifica la gestione dello split payment

Gestire correttamente lo split payment richiede attenzione nella compilazione della fattura elettronica, in particolare nella valorizzazione del campo di esigibilità IVA e nell’inserimento dei riferimenti normativi corretti. FatturaSmart permette di impostare automaticamente la modalità split payment sulle fatture verso enti pubblici, riducendo il rischio di errori che potrebbero generare una notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio. Chi lavora abitualmente con la Pubblica Amministrazione, come i commercialisti che gestiscono fatturazione delegata per più clienti o gli architetti e ingegneri impegnati in appalti pubblici, può contare su un flusso guidato che tiene conto automaticamente delle regole di scissione dei pagamenti, semplificando sia l’emissione sia la successiva riconciliazione contabile.

Per un approfondimento completo su come strutturare correttamente le fatture verso enti pubblici, incluso il formato FatturaPA e il codice IPA, puoi consultare la guida alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Domande Frequenti

Cos'è lo split payment e quando si applica?
Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è il meccanismo previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 per cui l'IVA esposta in fattura da un fornitore che opera con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti indicati dalla normativa non viene incassata dal fornitore stesso, ma versata direttamente all'Erario dal committente. Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso enti pubblici individuati dalla legge, con l'obiettivo di ridurre il rischio di evasione dell'imposta sul valore aggiunto.
Chi deve applicare lo split payment?
Lo split payment riguarda i fornitori, professionisti o imprese che emettono fatture verso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici indicati dalla normativa, inclusi ministeri, enti locali, ASL e università. Non riguarda invece le operazioni già soggette a reverse charge né le fatture emesse da soggetti in regime forfettario, che non espongono l'IVA in fattura. L'elenco dei soggetti destinatari può essere aggiornato nel tempo, quindi è opportuno verificare periodicamente la normativa vigente o rivolgersi a un commercialista.
Come funziona lo split payment nella fattura elettronica?
Nella fattura elettronica lo split payment si indica valorizzando il campo EsigibilitaIVA con il codice S nel tracciato XML FatturaPA, insieme al riferimento normativo dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Il fornitore emette la fattura con IVA regolarmente esposta e la invia tramite il Sistema di Interscambio, ma incasserà dal committente soltanto l'importo dell'imponibile, poiché l'imposta viene versata separatamente dall'ente pubblico direttamente all'Erario.
Come si fa a compilare correttamente una fattura in split payment?
Per compilare una fattura in split payment occorre indicare l'aliquota IVA ordinaria, riportare in fattura l'annotazione relativa alla scissione dei pagamenti con il riferimento all'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e valorizzare correttamente il campo EsigibilitaIVA con il codice S nel file XML. FatturaSmart consente di impostare automaticamente questa modalità sulle fatture verso enti pubblici, riducendo il rischio di errori e di notifiche di scarto da parte del Sistema di Interscambio.
Lo split payment si applica anche ai forfettari?
No, i soggetti in regime forfettario non applicano lo split payment perché, non addebitando l'IVA in fattura, non rientrano nel meccanismo di scissione dei pagamenti previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse da un forfettario verso la Pubblica Amministrazione riportano quindi l'annotazione di esenzione da IVA prevista dal regime agevolato, senza alcuna applicazione dello split payment o dell'imposta da versare da parte del committente.

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