Ultimo aggiornamento: 14/07/2026

Esterometro

Cos'è l' Esterometro?

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (import-export con soggetti esteri), oggi trasmessa in formato XML tramite lo SDI con appositi tipi documento, senza invio separato.

Fonti ufficiali: agenziaentrate.gov.it

Cos’è l’esterometro

L’esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cioè delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia. Il termine, nato come neologismo per indicare l’invio periodico di questi dati all’Agenzia delle Entrate, oggi identifica un flusso informativo che non viaggia più in modo autonomo: è integrato nella fattura elettronica e transita attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) sotto forma di file XML con appositi tipi documento.

In pratica, ogni volta che un titolare di partita IVA italiano acquista beni o servizi da un fornitore estero, oppure vende a un cliente estero senza emettere fattura elettronica ordinaria, deve generare un documento XML che replica i dati dell’operazione e lo trasmette allo SDI. Questo meccanismo garantisce all’Amministrazione finanziaria visibilità sui flussi commerciali con l’estero, riducendo il rischio di evasione IVA legata alle transazioni intracomunitarie ed extra-UE.

Dall’esterometro autonomo alla fatturazione elettronica

La comunicazione trimestrale (2019-2021)

L’esterometro nasce con l’articolo 1, comma 3-bis, del D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 58/2019), che ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente i dati delle operazioni transfrontaliere per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia. In questa prima fase, la comunicazione aveva cadenza trimestrale e veniva inviata tramite un file XML dedicato, distinto dalle fatture elettroniche ordinarie, con termine di trasmissione fissato all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il superamento dal 1° luglio 2022

La Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, articolo 1, commi 1103-1104) ha previsto il superamento della comunicazione trimestrale autonoma a favore di un invio tramite il canale della fatturazione elettronica, con decorrenza inizialmente fissata al 1° gennaio 2022 e poi effettivamente operativa dal 1° luglio 2022. Da quella data l’esterometro come documento separato non esiste più: i dati delle operazioni transfrontaliere vengono trasmessi allo SDI utilizzando gli stessi tracciati XML della fattura elettronica, con termini e modalità allineati a quelli previsti per le fatture elettroniche ordinarie.

Come funziona oggi l’esterometro

I tipi documento per gli acquisti dall’estero (TD17, TD18, TD19)

Per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia, il cessionario o committente italiano deve generare un file XML con tipo documento specifico, integrando o autofatturando l’operazione secondo le regole del reverse charge:

  • TD17: integrazione o autofattura per l’acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18: integrazione per l’acquisto intracomunitario di beni;
  • TD19: integrazione o autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.

Questi documenti vanno trasmessi allo SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera o di effettuazione dell’operazione, e devono riportare il codice natura IVA corretto in base al tipo di reverse charge applicato.

Le fatture attive verso l’estero

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso clienti non stabiliti in Italia, il fornitore italiano emette comunque fattura, ma la trasmette allo SDI utilizzando il codice destinatario convenzionale “XXXXXXX” (sette X), poiché il cliente estero non dispone di un codice destinatario italiano. Anche in questo caso il file XML sostituisce integralmente il vecchio invio dell’esterometro relativo alle operazioni attive.

Le esclusioni

Restano escluse dall’obbligo di comunicazione tramite XML le operazioni di importazione ed esportazione già documentate da bolletta doganale, poiché i relativi dati sono già nella disponibilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Regole particolari si applicano inoltre agli acquisti da San Marino, che seguono una procedura dedicata parzialmente diversa da quella ordinaria prevista per gli altri Paesi esteri, e alle operazioni verso privati consumatori extra-UE, generalmente escluse dall’obbligo se non richieste espressamente dal cliente.

Riferimenti normativi

Il quadro normativo dell’esterometro, oltre al già citato D.L. 34/2019 e alla Legge di Bilancio 2021, richiama anche il D.Lgs. 127/2015, che disciplina l’obbligo generale di fatturazione elettronica tramite SDI, e l’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972 per il meccanismo dell’autofattura e dell’integrazione nei rapporti con l’estero. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato provvedimenti attuativi e specifiche tecniche che definiscono nel dettaglio i tipi documento, i codici natura IVA e le tempistiche di trasmissione applicabili alle operazioni transfrontaliere.

Esempi pratici

Un consulente italiano che acquista un software in abbonamento da un fornitore con sede in Irlanda riceve una fattura senza IVA italiana: dovrà generare un TD17, applicare il reverse charge e trasmettere il documento allo SDI. Un’azienda che importa componenti da un fornitore tedesco iscritto al VIES emetterà invece un TD18 per l’integrazione della fattura intracomunitaria. Chi vende consulenza a un cliente svizzero, infine, emetterà una fattura ordinaria con codice destinatario “XXXXXXX”, che sostituisce la vecchia comunicazione esterometro per le operazioni attive.

Sanzioni per omessa o tardiva comunicazione

Poiché oggi l’esterometro coincide con l’obbligo di fatturazione elettronica, le violazioni relative alla mancata o tardiva trasmissione dei documenti TD17, TD18 e TD19 sono sanzionate ai sensi dell’articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 471/1997: 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, ridotti a 1 euro (massimo 200 euro) se la trasmissione avviene entro 15 giorni, con possibilità di regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso per ridurre l’importo delle sanzioni dovute.

Chi deve occuparsi dell’esterometro

Qualunque soggetto passivo IVA che effettui operazioni con controparti estere è tenuto agli adempimenti connessi all’esterometro, dai liberi professionisti alle piccole imprese fino alle realtà più strutturate con volumi elevati di acquisti e vendite internazionali. Per i commercialisti che gestiscono più clienti con fatturazione delegata, individuare tempestivamente le fatture estere da integrare e i relativi termini di trasmissione è una delle attività più delicate, perché un errore nel tipo documento o nella natura IVA può generare una notifica di scarto da parte dello SDI.

Come FatturaSmart semplifica la gestione delle operazioni transfrontaliere

FatturaSmart supporta la generazione dei documenti XML per l’esterometro, guidando l’utente nella scelta del tipo documento corretto (TD17, TD18 o TD19) e del codice natura IVA applicabile, e trasmette automaticamente i file allo SDI nel rispetto delle scadenze previste. Per chi ha bisogno di supporto immediato su un caso specifico, l’assistenza via WhatsApp di FatturaSmart consente di chiarire dubbi operativi senza dover attendere risposte via email, riducendo il rischio di errori e sanzioni.

Per un quadro completo degli adempimenti collegati alla partita IVA, comprese scadenze e dichiarazioni periodiche, consulta la guida Obblighi Fiscali per chi ha Partita IVA.

Domande Frequenti

Cos'è l'esterometro e serve ancora inviarlo separatamente?
L'esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cioè degli acquisti e delle vendite effettuati con soggetti non stabiliti in Italia. Dal 1° luglio 2022 non si invia più come documento autonomo: i dati transitano tramite il Sistema di Interscambio insieme alla fatturazione elettronica ordinaria, utilizzando specifici tipi documento come TD17, TD18 e TD19.
Quali operazioni rientrano nell'esterometro?
Rientrano nell'esterometro gli acquisti di beni e servizi da fornitori non stabiliti in Italia e le cessioni verso clienti esteri non documentate da fattura elettronica ordinaria con codice destinatario italiano. Sono invece escluse le importazioni ed esportazioni già certificate da bolletta doganale, perché i relativi dati sono già nella disponibilità dell'Agenzia delle Dogane, e le operazioni con San Marino, che seguono una procedura dedicata.
Come si fa a inviare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere oggi?
Oggi la comunicazione avviene generando un file XML con il tipo documento corretto: TD17 per i servizi acquistati dall'estero, TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni e TD19 per i beni già presenti in Italia soggetti a reverse charge. Il file va trasmesso al Sistema di Interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera o all'effettuazione dell'operazione, indicando il corretto codice natura IVA.
Cosa succede se non si comunica un'operazione transfrontaliera?
L'omessa o tardiva trasmissione dei documenti XML relativi alle operazioni transfrontaliere è sanzionata ai sensi dell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 471/1997: 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, ridotti a 1 euro (massimo 200 euro) se la trasmissione avviene entro 15 giorni. È comunque possibile regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, riducendo l'importo della sanzione in base al momento in cui si effettua la trasmissione tardiva rispetto alla scadenza originaria.
Come FatturaSmart aiuta a gestire l'esterometro?
FatturaSmart guida l'utente nella scelta del tipo documento corretto per le operazioni transfrontaliere, dal TD17 al TD19, calcola il codice natura IVA applicabile e trasmette automaticamente i file XML al Sistema di Interscambio entro le scadenze previste. In caso di dubbi su un'operazione specifica, l'assistenza diretta via WhatsApp consente di ottenere una risposta rapida senza dover attendere l'apertura di un ticket.

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